La Clivense del presidente Sergio Pellissier ha fatto reclamo avverso la regolarità della gara Academy Plateola – Clivense (giocata il 29 gennaio e finita 3 a 0), adducendo a motivi del ricorso l’utilizzo da parte dell’Academy Plateola 1911 di un giocatore che non aveva titolo di prendere parte alla gara in quanto espulso. Il comportamento scorretto del medesimo giocatore avrebbe indotto in errore l’Arbitro e l’erroneo annullamento di una rete segnata. La Clivense ha chiesto la non omologazione del risultato ottenuto sul campo (3 a 0) e la condanna dell’Academy Plateola alla perdita della gara, con condanna ritenuta di giustizia per il giocatore n. 3 dell’Academy Plateola; in via subordinata la ripetizione della gara in oggetto. La Società Academy Plateola ha fatto pervenire proprie osservazioni contestando la ricostruzione dei fatti come esposta dalla reclamante e chiedendo il rigetto del reclamo. Il Giudice Sportivo, alla luce delle diverse ricostruzioni dei fatti operate dalle due società, ha convocato l’Arbitro il quale ha precisato: “In occasione dell’espulsione del giocatore numero 3 della società Academy Plateola, lo stesso si accingeva a lasciare il terreno di gioco, facevo riprendere il gioco con l esecuzione del calcio di rigore, dopodiché mi si avvicinava lo stesso giocatore n. 3, il quale mi faceva notare di non aver ancora lasciato il terreno di gioco. Aspettavo che uscisse dal terreno e, anziché convalidare la rete già segnata, facevo ripetere il calcio di rigore che però non veniva realizzato.” L’Arbitro ha pertanto riconosciuto di fatto il proprio errore tecnico. Non può tuttavia attribuirsi responsabilità alcuna al giocatore n. 3 dell’Academy Plateola, in quanto spetta unicamente all’Arbitro e ai suoi Assistenti accertarsi che il giocatore espulso abbia effettivamente abbandonato il terreno di gioco prima di far riprendere il gioco, altresì ha riconosciuto il proprio errore nel far ripetere il calcio di rigore anziché omologare la rete già segnata. Il Giudice Sportivo, in accoglimento alla domanda svolta dalla ricorrente in via subordinata non procede all’omologazione del risultato, come ottenuto sul campo, e dispone la ripetizione della gara, valida per la 23^ giornata del girone “A” di Eccellenza, a mercoledì 1° marzo alle ore 20.30.
L’AlbaredoRonco ha invece fatto reclamo per i provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo regionale riguardo la gara della 4^ giornata di ritorno del girone “A” di Promozione, Cadidavid-AlbaredoRonco finita 1 a 2, non omologata, e tramutata in una sconfitta a tavolino per 3 a 0 a favore del Cadidavid, questo perchè l’AlbaredoRonco avrebbe effettuato al 38° del secondo tempo un cambio che ha comportato l’assenza, da quel momento in poi, di un atleta nato dal 1° gennaio 2004 in poi, in violazione della norma che prevede per il campionato di Promozione l’impiego di almeno tre calciatori giovani (un 2002.un 2003 2e un 2004). In sede di appello alla Corte Sportiva di Appello Territoriale la società Albaredoronco ha fatto presente che ad uscire al 38° del secondo tempo sarebbe stato il numero 79 Anouar Bouih (classe 2003) e non il numero 77 Alessio Pellizzari (classe 2004), come riportato nel referto arbitrale. L’AlbaredoRonco ha quindi chiesto alla Corte di annullare i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo regionale e di convalidare il risultato conseguito sul campo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dall’AlbaredoRonco, esaminata la documentazione agli atti e dopo aver interpellato il Direttore di gara, il quale ha inviato alla segreteria della Corte puntuale supplemento di rapporto nel quale ammetteva di aver commesso un errore materiale consistente nell’aver segnalato erroneamente la sostituzione al 38° del secondo tempo nel referto e allegando allo stesso i foglietti delle sostituzioni. Definita quindi che la sostituzione al 38° del secondo tempo del n. 79 Bouih Anouar (2003) con il n. 4 De Rossi Francesco (1998); accertato che tale precisazione da parte dell’Arbitro fa venir meno la motivazione della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure, dal momento che i calciatori “fuori quota” partecipanti alla gara erano in numero regolare in conformità a quanto previsto dal regolamento in prima citato. Viene quindi accolto il reclamo della società AlbaredoRonco annullando le sanzioni inflitte in primo grado e convalidando il risultato conseguito sul campo, Cadidavid-AlbaredoRonco 1 a 2.
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